Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

2.12 . Del dispositivo di segnalazione acustica;

2.13 . Dei dispositivi di aspirazione e scarico;

2.14 . Dei dispositivi retrovisori;

2.15 . Del dispositivo di sterzo;

2.16 . Del dispositivo di rimorchio;

2.17 . Del dispositivo di retromarcia;

2.18 . Dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle uscite di emergenza;

2.19 . Della presa di forza;

2.20 . Della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei comandi;

2.21 . Della massa rimorchiabile;

2.22 . Del comando del dispositivo di frenatura delle macchine agricole trainate.

3 . Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici semoventi di cui all'articolo 57 del codice, non si effettuano le verifiche e prove del comma secondo, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. E 2.18.; non si effettuano, inoltre, i controlli di cui ai punti 2.21. E 2.22. Dello stesso comma secondo, qualora non abilitate al traino.

4 . Le verifiche e prove elencate nei commi primo, secondo e terzo, quando non specificamente descritte negli articoli del regolamento, vanno effettuate con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in materia.

5 . Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le relative procedure si applicano le norme dettate dal codice e dal presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli a motore e dei rimorchi.

Art. 292. (art. 107 cod. Str.) (macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti)

1 . Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'articolo 107, comma primo, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono:

A) gli aratri;

B) le seminatrici;

C) gli erpici.

2 . Con provvedimento del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalità e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.

Art. 293. (art. 108 cod. Str.) (carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole)

1 . La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

A) estremi della targa di immatricolazione (se prevista)

B) generalità del proprietario;

C) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre)

D) numero del telaio del veicolo;

E) caratteristiche tecniche del veicolo.

2 . Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali;

a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre)

b) numero del telaio del veicolo;

c) caratteristiche tecniche del veicolo.

3 . Il ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.

Art. 294. (art. 110 cod. Str.) (immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole).

1 . Lo ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola.

2 . Lo ufficio indicato al comma primo, ove il caso ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarità di cui al comma terzo, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico.

3 . La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, di cui all'articolo 110, comma secondo, del codice, è rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di trento e bolzano. Nel caso di enti e consorzi pubblici, la dichiarazione è rilasciata da- gli stessi interessati e deve assicurare l'esclusivo uso agricolo o forestale della macchina che si intende immatricolare.

4 . Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, può avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma terzo e viene annotato sugli appositi registri della direzione generale della m.c.t.c., secondo le procedure dalla stessa stabilite. Paragrafo 4. Revisione delle macchine agricole (art. 111 codice della strada)

Art. 295. (art. 111 cod. Str.) (revisione delle macchine agricole in circolazione)

1 . Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro della agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.

2 . I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma primo, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici viii e ix al presente titolo. Paragrafo 5. Circolazione delle macchine operatrici (art. 114 codice della strada)

Art. 296. (art. 114 cod. Str.) (segnalazione delle macchine operatrici eccezionali)

1 . Le macchine operatrici, che, per necessità funzionali, eccedono le dimensioni previste dall'articolo 114 del codice, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalità stabilite dal ministro dei trasporti. Il ministro dei trasporti stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti nonché le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie.

Art. 297. (art. 114 cod. Str.) (campo di visibilità delle macchine operatrici)

1 . Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal ministro dei trasporti con proprio decreto.

Art. 298. (art. 114 cod. Str.) (registrazione e targatura delle macchine operatrici)

1 . Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'articolo 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

2 . Il proprietario della macchina operatrice è tenuto ad indicare nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza.

3 . Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale obbligo non ricorre, altresì, per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici trainate.

4 . All'atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice, il proprietario dve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Restituendo, altresì, la targa di immatricolazione e la relativa carta di circolazione. L'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della targa, all'annullamento della carta di circolazione ed al conseguente aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della direzione generale della m.c.t.c..

5 . Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. La temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede.

Art. 299. (art. 114 cod. Str.) (macchine operatrici: dispositivo antincastro)

1 . Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente agli autoveicoli della categoria n, devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi autoveicoli.

2 . È ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione può essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.

Art. 300. (art. 114 cod. Str.) (organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile)

1 . Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal ministro dei trasporti con proprio provve- dimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di accertamento della massa massima rimorchiabile.

Art. 301. (art. 114 cod. Str.) (dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi)

1 . I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma quarto, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/cee e successive modificazioni, per gli autoveicoli della categoria n3.

2 . Le prescrizioni della direttiva 71/320/cee e successive modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando è raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e della prova di tipo i (prova della perdita d'efficienza).

3 . La prova di tipo 0 dovrà essere effettuata, con motore disinnestato, alla velocità massima per costruzione con tolleranza in meno del 10 per cento; la prova di tipo i dovrà essere effettuata ad una velocità stabilizzata pari all'80 per cento di quella raggiunta nella prova di tipo 0.

4 . I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 213, nonché delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza delle macchine agricole, di cui all'articolo 274, commi primo e secondo.

5 . In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare le condizioni previste allo articolo 274, comma terzo.

Art. 302. (art. 114 cod. Str.) (dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate)

1 . Le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 58 del codice, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 t e non superiore a 6 t devono essere munite di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia della macchina operatrice trainata e la sua azione, nelle macchine operatrici trainate a due o più assi, può esplicarsi anche sulle sole ruote dell'asse anteriore.

2 . Ogni macchina operatrice trainata, di massa pieno carico superiore a 6 t, deve essere munita di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa dalla energia cinetica della macchina operatrice trainata; la sua azione deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive di funzionamento nonché le modalità di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate del ministero dei trasporti.

 

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